Rinnovo Patente di Guida

In esito a quanto previsto dal decreto 9 agosto 2013 “Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente” il medico, al termine della visita medica, trasmette, telematicamente all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, una comunicazione recante il possesso dei requisiti psichici e fisici per la conferma dell’idoneità alla guida dei veicoli a motore.

Per gli effetti dello stesso decreto inoltre l’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i Trasportie la Navigazione, per attestare l’avvenuto rinnovo della patente, non produce più il “bollino” da apporre sulla vecchia patente, bensì invia, per posta assicurata, una nuova patente alla residenza del candidato ovvero ad altro indirizzo individuato dallo stesso al momento della visita.

Affinché ciò sia possibile il medico, all'atto della trasmissione della comunicazione di cui sopra, deve trasmettere anche una foto recente del candidato e una sua firma che saranno apposte sulla nuova patente di guida.

A riprova dell’avvenuto rinnovo della patente, a seguito della trasmissione della comunicazione, il medico rilascia al candidato una “ricevuta di avvenuto rinnovo”, valido 60 giorni, che unitamente alla patente di guida già posseduta consente di poter guidare sul territorio nazionale fino all'arrivo della nuova patente.

Quando è possibile rinnovare la patente?

Attualmente la patente è considerata rinnovabile da quattro mesi prima a tre anni dopo la scadenza.

Al di fuori di questo intervallo è possibile rinnovare la parente solo richiedendo un duplicato di patente.

Casa serve per rinnovare la patente?

Per espletare la pratica di rinnovo patente occorre:

una fototessera recente (massimo sei mesi) che verrà restituita dopo l’inserimento nella pratica;

la patente da rinnovare;

la tessera sanitaria

 

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